Che cos’è la valutazione del rischio dell’EUDR?
È il secondo passo della dovuta diligenza, dopo la raccolta delle informazioni dell’articolo 9. L’operatore verifica e analizza queste informazioni e stabilisce se c’è il rischio che il prodotto non sia conforme: che provenga da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020 o che non sia stato prodotto legalmente. Può immetterlo sul mercato o esportarlo solo se il rischio risulta nullo o trascurabile (art. 10, par. 1).
Il rischio trascurabile ha una definizione propria (art. 2, punto 26): dopo una valutazione completa delle informazioni specifiche del prodotto e di quelle generali, e dopo l’attenuazione se necessaria, il prodotto non desta preoccupazioni. Non è un’impressione: va spiegato con dati. Le valutazioni si documentano, si riesaminano almeno una volta l’anno e si mostrano all’autorità competente su richiesta (art. 10, par. 4).
Paesi a rischio basso, standard e alto
La Commissione classifica i paesi in tre livelli (art. 29). L’elenco in vigore è quello del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093, in vigore dal 26 maggio 2025. Classifica paesi interi, non regioni. I paesi che non compaiono nell’allegato sono a rischio standard (art. 1, par. 2).
| Rischio | Cosa comporta per l’operatore | Esempi di paesi |
|---|---|---|
| Basso | Dovuta diligenza semplificata (art. 13): informazioni dell’art. 9 e DDS, senza valutazione né attenuazione complete. Controlli su almeno l’1 % degli operatori. | Italia, Spagna e il resto dell’UE, Stati Uniti, Cina, India, Vietnam, Ghana, Papua Nuova Guinea, Uruguay |
| Standard | Dovuta diligenza completa: valutare (art. 10) e, se serve, attenuare il rischio (art. 11). Controlli su almeno il 3 %. | Brasile, Indonesia, Costa d’Avorio, Colombia, Malaysia, Perù, Ecuador, Camerun, Honduras |
| Alto | Dovuta diligenza completa. Controlli su almeno il 9 % degli operatori e il 9 % dei quantitativi. | Bielorussia, Russia, Myanmar, Corea del Nord |
Conta il paese di produzione, non quello d’imbarco. Un esempio con il cacao: il Ghana è a rischio basso e la Costa d’Avorio a rischio standard, quindi il cacao ivoriano spedito da un porto ghanese resta a rischio standard. L’articolo 13, paragrafo 3, chiede alle autorità di intervenire proprio in questi casi. L’elenco può essere rivisto (art. 29, par. 2): controllalo su EUR-Lex prima di ogni campagna.
Quali criteri dell’articolo 10, paragrafo 2, documentare
La valutazione deve tenere conto, in particolare, di questi criteri. Non tutti pesano allo stesso modo per ogni spedizione, ma conviene annotare cosa hai verificato per ciascuno:
- Paese: il livello di rischio secondo l’articolo 29, la presenza di foreste e la diffusione della deforestazione o del degrado forestale (lettere a, b e f).
- Popoli indigeni: la loro presenza, la consultazione e la cooperazione in buona fede con loro ed eventuali rivendicazioni motivate sui terreni (lettere c, d ed e).
- Qualità delle informazioni: fonte, affidabilità e validità dei dati dell’articolo 9, a partire dalla geolocalizzazione degli appezzamenti (lettera g).
- Contesto: corruzione, falsificazione di documenti, mancata applicazione della legge, violazioni dei diritti umani, conflitti armati o sanzioni dell’ONU o dell’UE (lettera h).
- Catena di approvvigionamento: la sua complessità, la fase di trasformazione, la difficoltà di collegare il prodotto all’appezzamento e il rischio di elusione o di mescolanza con prodotti di origine sconosciuta (lettere i e j).
- Segnali esterni: conclusioni dei gruppi di esperti della Commissione, indicazioni circostanziate di terzi, precedenti di non conformità nella catena e qualsiasi altra informazione che indichi un rischio (lettere k, l e m).
- Informazioni complementari, ad esempio da sistemi di certificazione o di verifica da parte di terzi, purché rispettino i requisiti dell’articolo 9 (lettera n).
L’articolo 10, paragrafo 4, richiede di poter dimostrare come questi criteri sono stati applicati alle informazioni raccolte e come si è arrivati al livello di rischio. Un certificato aiuta, ma non sostituisce la valutazione.
Come attenuare un rischio non trascurabile
Se la valutazione non dà un rischio nullo o trascurabile, l’operatore adotta misure prima dell’immissione sul mercato finché non lo ottiene (art. 11, par. 1): chiedere informazioni, dati o documenti aggiuntivi; svolgere indagini o audit indipendenti; o altre misure relative alle informazioni dell’articolo 9. Può anche sostenere i suoi fornitori, in particolare i piccoli proprietari. In pratica:
- Chiedere titoli di proprietà, permessi di taglio o licenze che provino la legalità.
- Commissionare un audit indipendente o una visita alle aziende dubbie.
- Confrontare ogni appezzamento con immagini satellitari rispetto alla data limite. Il controllo satellitare di Sourevo incrocia l’appezzamento con la mappa delle foreste UE del 2020, la perdita annuale di copertura arborea dell’Università del Maryland e gli allarmi di Global Forest Watch. Una perdita è un segnale da verificare, non una prova di deforestazione: nelle piantagioni che esistevano già nel 2020 anche il taglio risulta come perdita.
- Escludere dal lotto gli appezzamenti che restano dubbi, o cambiare fornitore.
L’operatore deve inoltre avere politiche, controlli e procedure di gestione del rischio (art. 11, par. 2); se non è una PMI, con un responsabile della conformità a livello dirigenziale e un audit indipendente di tali procedure. Le decisioni di attenuazione si documentano e si riesaminano almeno una volta l’anno (art. 11, par. 3). Se il rischio non scende a trascurabile, il prodotto non può essere immesso sul mercato né esportato.
Dovuta diligenza semplificata per i paesi a rischio basso
Se tutte le materie prime e i prodotti sono stati prodotti in paesi a rischio basso, l’operatore non è tenuto a rispettare gli articoli 10 e 11 (art. 13, par. 1). Cosa continua a fare: raccogliere tutte le informazioni dell’articolo 9, geolocalizzazione compresa, presentare la DDS e valutare la complessità della catena e il rischio di elusione o di mescolanza con prodotti di paesi a rischio standard o alto. La documentazione che dimostra che tale rischio di mescolanza è trascurabile si mostra all’autorità su richiesta.
La semplificazione viene meno appena emerge un’informazione che indica un rischio, ad esempio un’indicazione circostanziata di un terzo: allora si applicano integralmente gli articoli 10 e 11 e si informa subito l’autorità competente (art. 13, par. 2).
Come registrare il rischio trascurabile e conservarlo 5 anni
Per ogni DDS la valutazione dovrebbe mettere per iscritto: la conclusione (trascurabile fin dall’inizio, o trascurabile dopo l’attenuazione), i criteri esaminati, le prove usate con la loro data, le misure di attenuazione adottate, chi ha deciso e quando. Questa documentazione si conserva per almeno cinque anni (art. 12, par. 5), come il registro delle DDS dalla loro presentazione (art. 4, par. 3).
La valutazione non si carica su TRACES: la DDS contiene solo la dichiarazione che la dovuta diligenza è stata esercitata e che il rischio è nullo o trascurabile. Cosa va nella DDS e cosa si conserva a parte è spiegato in cosa serve per una DDS valida. In Sourevo non si può presentare una DDS senza aver prima registrato la conclusione sul rischio e la sua motivazione; alla presentazione viene congelata nel fascicolo insieme al risultato satellitare di ogni appezzamento e ai documenti usati.
Cosa cambia se il paese è a rischio alto?
Non c’è dovuta diligenza semplificata e il livello del paese pesa a sfavore nella valutazione (art. 10, par. 2, lettera a). Il cambiamento più visibile riguarda i controlli: ogni Stato membro deve controllare ogni anno almeno il 9 % degli operatori che immettono sul mercato prodotti di quei paesi e il 9 % dei quantitativi di ciascun prodotto, contro il 3 % del rischio standard e l’1 % del rischio basso (art. 16, par. da 8 a 10). Con la riforma del 2025 queste percentuali comprendono gli operatori a valle e i commercianti che non sono PMI, e si applicano separatamente per ciascuna materia prima.
Chi controlla in Spagna e quali sanzioni sono previste: vedi le sanzioni EUDR in Spagna.
Domande frequenti
- L’Italia è un paese a rischio basso per l’EUDR?
- Sì. Tutti gli Stati membri sono nell’elenco dei paesi a rischio basso del Regolamento di esecuzione 2025/1093. I produttori europei applicano la dovuta diligenza semplificata, ma servono comunque la geolocalizzazione e la DDS.
- Posso applicare la dovuta diligenza semplificata al cacao del Ghana?
- Solo se tutto il cacao della spedizione è stato prodotto in Ghana e puoi documentare che il rischio di mescolanza con cacao di paesi a rischio standard, come la Costa d’Avorio, è trascurabile. Se emergono informazioni contrarie, torni alla dovuta diligenza completa.
- Una certificazione sostituisce la valutazione del rischio?
- No. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera n), la ammette come informazione complementare se rispetta i requisiti dell’articolo 9, ma la conclusione sul rischio resta responsabilità dell’operatore.
- La valutazione del rischio si invia a TRACES?
- No. La DDS contiene la dichiarazione che il rischio è nullo o trascurabile. La valutazione e le prove si conservano per almeno cinque anni e si mostrano all’autorità competente su richiesta.
- Ogni quanto va riesaminata la valutazione?
- Almeno una volta l’anno (art. 10, par. 4, e art. 11, par. 3), e prima se arrivano informazioni nuove: un allarme di deforestazione, un’indicazione circostanziata o una modifica dell’elenco dei paesi.